Reclami
Informativa ai sensi dell’art. 10 decies Reg. Isvap 24/2008
Sezione Reclami Gruppo Reale Mutua
Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Reale Mutua Assicurazioni - Servizio “Buongiorno Reale” – via Corte d’Appello 11, 10122 Torino, Numero Verde 800 320 320 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 011 7425420, e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., o all’intermediario assicurativo indicato nel mod. 7B.
La funzione aziendale incaricata dell’esame e della gestione dei reclami è l’ufficio Reclami del Gruppo Reale Mutua con sede in via M. U. Traiano 18, 20149 Milano.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS con una delle seguenti modalità: via posta ordinaria all’indirizzo Via del Quirinale 21, 00187 Roma; via fax 06/42133353 oppure 06/42133745; via pec all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.;
corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.
Il reclamo andrà presentato utilizzando il modello predisposto dall’IVASS e reperibile sul sito www.ivass.it - Guida ai reclami; su tale sito potrà reperire ulteriori notizie in merito alle modalità di ricorso ed alle competenze dell’ente di controllo. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria.
In caso di controversia con un’impresa d’assicurazione con sede in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia, l’interessato può presentare reclamo all’IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-NET o presentarlo direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet www.Ivass.it
Potrà inoltre trovare tutti i dati relativi alla gestione dei reclami sul sito Internet www.realemutua.it.
Le segnaliamo inoltre che, prima di ricorrere all’Autorità Giudiziaria, potrà avvalersi dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, tra i quali Le segnaliamo:
Procedura di conciliazione paritetica Ania/Associazioni dei Consumatori
In caso di controversia in materia di risarcimento di danni da circolazione di veicoli, con richiesta di risarcimento non superiore a 15.000,00 euro, è possibile ricorrere alla procedura di conciliazione tra Ania e Associazione dei Consumatori.
E’ sufficiente rivolgersi ad una delle Associazioni dei Consumatori che hanno aderito all’accordo ed il cui elenco è reperibile, unitamente a maggiori informazioni sul sito Internet www.realemutua.it.
In caso sussistano le condizioni previste dall’Accordo, l’Associazione fa compilare e sottoscrivere dall’assicurato uno specifico modulo nel quale vengono richiesti dati anagrafici, i riferimenti assicurativi essenziali, le circostanze che portano alla richiesta di conciliazione. Nel documento è altresì prevista una sezione in cui l’assicurato conferisce mandato al conciliatore dell’Associazione dei consumatori prescelta a transigere la controversia.
Negoziazione assistita
In caso di controversia in materia di risarcimento di danni da circolazione di veicoli, indipendentemente dal valore della controversia, qualora si intenda intraprendere un’azione giudiziale dovrà essere previamente esperita la procedura di negoziazione assistita ai sensi della legge n. 162/2014.
La procedura di negoziazione assistita consiste nell’invitare l’Impresa alla sottoscrizione di una convenzione mediante la quale le parti convengono di cooperare per risolvere in via amichevole una controversia tramite l’assistenza degli avvocati. A seguito dell’attività di negoziazione vera e propria, può seguire un accordo che, se sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, diviene vincolante circa gli obblighi in esso previsti e permette la soluzione della controversia.
Commissione di Garanzia
Reale Mutua ha costituito un organismo indipendente, la “Commissione di Garanzia dell’Assicurato” con sede in Via dell’Arcivescovado 1, 10121 Torino e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.. La Commissione, composta da tre personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli Assicurati nei confronti di Reale Mutua in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l’Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per Reale Mutua. Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Reale Mutua, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni.
Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento sul sito www.realemutua.it.
Mediazione per la conciliazione delle controversie
In caso di controversia in materia di risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria o in materia di contratti assicurativi, bancari o finanziari, qualora s’intenda intraprendere un’azione giudiziale, dovrà essere previamente esperita la procedura di mediazione prevista dal d.lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. La mediazione non è obbligatoria negli altri casi e per le controversie relative al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli.
Tale procedimento si svolge presso un organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, il cui elenco nonché il procedimento sono consultabili sul sito www.giustizia.it.
La mediazione si introduce con una domanda all’organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia contenente l’indicazione dell’organismo investito, delle parti, dell’oggetto della pretesa e delle relative ragioni.
Le parti devono partecipare alla procedura di mediazione, già dal primo incontro, con l’assistenza di un avvocato.